Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reiterating trial court's fact-finding and evidence evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because it merely reiterated arguments from the lower court judgment and contained impermissible criticisms of fact-finding. The trial court had logically rejected the defendant's version of events regarding police arrival times and alcohol consumption based on credible evidence. Since the appellate court's role is limited to legal errors rather than re-evaluating facts, the cassation court upheld the first-instance decision and ordered the defendant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, Art. 616 c.p.p.; The cassation court cannot re-evaluate facts or evidence, and appeals limited to differing factual assessments are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ta il 12/07/1972 avverso la sentenza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto dal difensore di Ebah Patience avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 186, lett. c), cod. strada è inammissibile, perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, i giudici di merito hanno compiutamente e logicamente argomentato in ordine alla configurabilità del reato contestato all'imputata, avendo riscontrato che i carabinieri erano arrivati sul luogo dell'incidente dopo appena 10-15 minuti dall'accaduto, e non dopo un'ora o due (secondo la versione resa dalla Patience e da un teste), per cui non è stata ritenuta logicamente credibile la versione secondo cui la prevenuta, dopo il sinistro, si sarebbe recata in un vicino bar per consumare alcolici. Le dedotte censure si limitano a prospettare una diversa valutazione dei fatti, operazione notoriamente non consentita in sede di legittimità.
Quanto al diniego delle attenuanti generiche, i giudicanti hanno valorizzato la gravità del fatto e pericolosità della condotta, secondo una ponderata valutazione di merito, come tale insindacabile in questa sede. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M