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Ordinanza — n. 21441/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismisses appeal for generic grievances lacking specific factual or legal arguments against the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21441/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed Rosario Migliaccio's appeal against the Naples Court of Appeal's judgment regarding road liability. The appellant argued for responsibility under specific traffic code articles, but the court found the appeal's grounds to be manifestly inadmissible. The decision rests on the failure to provide specific factual or legal arguments that directly confront the lower court's established reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals must contain specific grievances in fact and law; generic complaints lacking concrete confrontation with the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grievances road liability specific arguments procedural dismissal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.
I motivi proposti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generici e aspecifici, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

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Testo completo

RIO nato a ACERRA il 17/08/1996 avverso la sentenza del 05/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso di Rosario Migliaccio avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.

I motivi proposti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generici e aspecifici, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria. P P.Q.M