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Ordinanza — n. 21440/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction citing procedural errors and insufficient mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21440/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Vincenzo Di Martino's appeal against the Appellate Court's partial reform of his drug trafficking conviction. The appellant argued for procedural flaws regarding the continuity of the crime, sentencing reductions, and the application of specific statutory provisions. The court found these arguments merely repetitive of previously rejected criticisms and upheld the lower court's comprehensive evaluation of the drug's purity and quantity.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 62 bis c.p.; Art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990: Appeals based on alleged reasoning defects regarding sentencing discretion or specific drug trafficking provisions are inadmissible if the lower court's decision represents a logical and coherent assessment of the evidence without manifest illogicality.

Parole chiave

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drug trafficking conviction continuity of crime mitigating circumstances procedural error appeal drug purity assessment traffico di cocaina detenzione di stupefacenti abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 62 bis c.p.
Di contro la difesa non allega alcun elemento favorevole che potesse giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990
c) vizio motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
c) vizio motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990.
art. 62 bis cod. pen
Di contro la difesa non allega alcun elemento favorevole che potesse giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen.
art. 73 d.P.R. 309/1990
c) vizio motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli
Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea
282337; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv.
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo
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Testo completo

igliere Maria Teresa Arena.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Vincenzo Di Martino ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, di parziale riforma della pronuncia del Gip del Tribunale locale con la quale lo stesso è stato ritenuto responsabile del reato di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

2. Rilevato che i motivi con i quali è stato dedotto:

a) il vizio di motivazione con riferimento all'ipotesi di continuazione interna rispetto al capo b) con riferimento alla offerta in vendita di sostanza stupefacente del tipo "erba";

b) vizio di motivazione in relazione alla riduzione inferiore al terzo per le già riconosciute circostanze attenuanti generiche;

c) vizio motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990.

13. Rilevato che i motivi con i quali è stato dedotto il vizio di motivazione, come sopra sintetizzati sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito, con percorso argomentativo logico e coerente, con cui è stato spiegato.

4. Quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha attinto dalle dichiarazioni rese dal Gargiulo il quale ha riferito che gli era stata offerta anche una partita di sostanza stupefacente del tipo "erba" che, in quel frangente, non intendeva acquistare. Vale la pena ricordare che il reato contestato e del quale si chiede l'esclusione dell'aumento per la continuazione era proprio l'offerta in vendita. Quanto al materiale intercettivo va ricordato che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389).

5. Manifestamente infondato è il motivo con il quale si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti nella loro massima estensione, avendo la Corte territoriale dato conto della pena sulla base degli elementi di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. esplicitando le ragioni per cui ha ridotto la pena non nella nnassia estensione, per effetto delle riconosciute circostanze attenuanti generiche, sulla base delle norme che fissano i criteri che il giudice deve seguire nell'utilizzo della discrezionalità che gli è propria. Di contro la difesa non allega alcun elemento favorevole che potesse giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. nella massima estensione.

6. Con riferimento al mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 il motivo è meramente riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di merito con cui si è spiegato che ostavano il significativo dato ponderale della cocaina il cui elevato grado di purezza risultava documentato dai riferimenti allo stato solido e alla cospicua somma corrisposta, come pure ha fatto riferimento alla quantità significativa ceduta il 27 maggio 2021 senza che si ravvisi alcun travisamento del contenuto delle conversazioni, inammissibilmente proposto per quanto spiegato supra al punto 4. 2Al contrario, la Corte territoriale ha svolto, in ossequio all'orientamento interpretativo sposato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez.

U, n.51063 del 27/09/2018, Murolo, in motivazione), una valutazione «complessiva» del caso concreto per desumerne l'insussistenza degli indici della fattispecie di cui all'art. 73, co. 5 d.P.R. n.309/1990. Con la citata sentenza, il massimo consesso della Corte di legittimità ha precisato che nella verifica occorre abbandonare l'idea che gli indici attinenti al valore ponderale, alle modalità del fatto ., ai mezzi dell'azione ed alla pericolosità sociale della condotta possano essere' utilizzati dal giudice alternativamente, «riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri.

Ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo». Essendovi «la possibilità che tra gli stessi indici si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso». Solo all'esito «della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri».

7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M