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Ordinanza — n. 21435/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for reiterative grounds and unauthorized factual review in traffic offense case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21435/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because it reiterated appellate arguments and contained unauthorized criticisms of the lower court's fact-finding and evidence evaluation. The appellant argued for non-prosecution under specific statutes, but the court noted these defenses were already addressed in the sentencing phase. Consequently, the appeal was rejected as it violated the exclusive competence of the trial judge regarding factual reconstruction.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against judgments of fact and evidence evaluation are inadmissible as they constitute a repetition of appellate grounds and exceed the scope of the court of cassation's jurisdiction.

Parole chiave

Generato dall'IA
reiterative grounds factual review traffic offense non-prosecution defense court of cassation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 116 cod. strada
non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod.
Art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 131-bis cod. pen
La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu
strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv.

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Testo completo

LI il 14/08/1979 avverso la sentenza del 07/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso di Massimo Versi avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 116 cod. strada, è inammissibile, perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto (genericamente) sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla configurabilità del reato oggetto di imputazione. La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812 - 01).

Quanto alla censura sulle attenuanti generiche, è appena il caso di rilevare che tale circostanza attenuante risulta concessa e applicata in sede di determinazione del trattamento sanzionatorio. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichia P.Q.M