Cassation appeal dismissed as inadmissible for withdrawn plea reasons and sentencing determinations not affecting sanction legality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant challenged a second-instance sentence reduction agreed upon by the parties, arguing defects in the plea formation and sentencing. The court ruled that such grievances are inadmissible because they fall outside the specific grounds permitted for appeals regarding plea agreements, which are limited to the party's intent, prosecutor consent, and divergent content of the ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; In appeals regarding plea agreements, cassation is admissible only for defects in the party's intent, prosecutor consent, or divergent ruling content, while grievances regarding withdrawn pleas or sentencing determinations not affecting the sanction's legality are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
da: NAPPI CIRO nato a NAPOLI il 20/07/1987 avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il difensore di Ciro Nappi ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha rideterminato la pena irrogata in primo grado, sull'accordo delle parti, a mente dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Le censure proposte sono inammissibili, poiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01), condizioni nel caso non ricorrenti.
All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inam P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presi en eAle an o Ranaldi Donate! ranti r DEPOT IN C,\ 1r) GURO26 Ait2idtií;} Sunti.%