Italian Supreme Court dismisses appeal for drug trafficking, citing inadmissible grounds and mandatory sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed Luciana De Marco's appeal against a second-instance drug trafficking conviction. The court ruled the appeal inadmissible because it reiterated lower court arguments and challenged factual findings reserved for the trial judge. Consequently, the defendant was condemned to pay procedural costs and a fine, with the original sentencing logic upheld as legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals challenging the factual reconstruction and evaluation of evidence are inadmissible as they concern the exclusive competence of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
A nato a PIEDIMONTE MATESE il 12/12/1989 avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso di Luciana De Marco avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è inammissibile, perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Quanto al diniego dell'art. 131-bis cod. pen., i giudicanti hanno motivatamente affermato che lo stupefacente sequestrato, sebbene di entità modesta, non fosse del tutto marginale, anche avuto riguardo al materiale rinvenuto nella disponibilità dell'imputata, chiaramente destinato al confezionamento di ulteriori dosi. Il precedente specifico a carico, relativo a condotte di spaccio di droghe pesanti, ha logicamente indotto i giudicanti a ritenere una serialità e non occasionalità del comportamento illecito, tale da escludere l'applicabilità dell'invocata causa di non punibilità.
L'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è stata logicamente esclusa in ragione dell'evento del reato, valutato come non di speciale tenuità, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità. Anche la valutazione del trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo all'applicazione dell'art. 81 cod. pen., sfugge a rilievi logico-giuridici, né la ricorrente specifica le asserite ragioni di sproporzionalità dell'aumento operato a titolo di continuazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M