Cassation court dismisses appeal for reiterating trial court facts and denying generic mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed Serena Samuele's appeal against the second-instance judgment regarding a traffic offense under Article 186 of the Road Code. The appellant argued for written notice of the warning and requested generic mitigation, but the court found these arguments to be inadmissible in the cassation phase. The decision rests on the principle that cassation courts cannot re-evaluate facts or evidence, nor can they grant generic mitigation without specific grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The court of cassation cannot re-evaluate facts or evidence, nor grant generic mitigation, as such matters fall exclusively within the competence of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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a PESCARA il 11/06/1976 avverso la sentenza del 06/11/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso di Serena Samuele avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 186 cod. strada, è inammissibile, perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Quanto al primo motivo di censura, la Corte d'appello ha evidenziando come nel caso il contestato avviso sia stato idoneamente dato alla ricorrente, precisando che ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p., a dispetto di quanto lamentato dall'imputata, non sia ravvisabile l'obbligo di dover rilasciare detto avviso anche in forma scritta (cfr. Sez. 4, n. 14621 del 04/02/2021, Sforza, Rv. 280833 - 01), essendo pertanto sufficiente una mera comunicazione orale, salva chiaramente la verbalizzazione del predetto. Il secondo motivo di ricorso prefigura una rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
La Corte territoriale ha ben ricostruito la dinamica del sinistro, valorizzando una pluralità di fonti probatorie, tutte convergenti nel senso della sussistenza del sinistro e non rivalutabili in questa sede. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha spiegato di non avere ravvisato ragioni specifiche idonee a giustificare la concessione della diminuente richiesta, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M