Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific argumentative criticism of the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Federico Coletta inadmissible because the grounds were too generic to challenge the Rome Court of Appeal's decision. Coletta argued a defect in the lower court's reasoning regarding cocaine possession charges, but failed to identify specific logical flaws or cite relevant legal data. The court rejected the appeal as it did not meet the standard for a specific, argumentative critique required at the stage of legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are merely generic complaints about the omission of an alternative thesis without indicating specific argumentative deficiencies or logical inconsistencies in the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ra Maria Teresa Arena
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Federico Coletta ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma con cui è stata confermata la pronuncia del Tribunale locale con la quale era stato condannato in relazione ai reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n 309/1990 per avere detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in 34 involucri. Con la recidiva specifica, reiterata" e infraquinquennale "e con richiesta di declaratoria di abitualità.
2. Rilevato che il motivo di ricorso con cui si deduce il vizio di motivazione è inammissibile, poiché prospetta deduzioni generiche, senza che possano individuarsi i passaggi argomentativi della sentenza impugnata asseritamente viziati e non indica le ragioni di diritto o i dati di fatto che valgano a sorreggere le deduzioni difensive. Esso 1non è deducibile in sede di legittimità perché fondato su argomentazioni del tutto aspecifiche che omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). E' principio costante quello secondo cui è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza impugnata, senza indicare precise carenze argomentative o illogicità della motivazione, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441).
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inam P.Q.MIN CAN, CE1... LE1=1A 2026 Fuez 2