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Ordinanza — n. 21423/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as repetitive and inadmissible due to merit issues regarding asset confiscation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21423/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared Stefano Schiavulli's cassation appeal inadmissible because it reiterated appellate arguments and contained impermissible criticisms of the trial court's fact-finding. The lower court had properly justified the confiscation of funds disproportionate to the defendant's income under Article 85-bis of the Anti-Money Laundering Law. Consequently, the appeal was rejected, and Schiavulli was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73 d.P.R. 309/90; Art. 85-bis d.P.R. 309/90; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it reiterates appellate grounds or criticizes the trial court's factual assessment and application of confiscation rules, which remain within the exclusive competence of the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
asset confiscation anti-money laundering cassation inadmissibility repetitive appeal procedural costs disproportionate wealth judicial review limits

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73 d.P.R. 309/1990
Art. 85-bis d.P.R. 309/1990
La sentenza impugnata ha legittimamente applicato la confisca prevista dall'art. 85-bis del d.P.R.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 73 d.P.R. 309/90
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

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Testo completo

posto da: SCHIAVULLI STEFANO nato a TIVOLI il 21/08/1985 avverso la sentenza del 16/12/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso di Stefano Schiavulli avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, è inammissibile perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla confisca del denaro. La sentenza impugnata ha legittimamente applicato la confisca prevista dall'art. 85-bis del d.P.R. 309/90, trattandosi di denaro di cui l'imputato aveva disponibilità in misura sproporzionata rispetto alla propria situazione reddituale, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichia P.Q.M