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Ordinanza — n. 21421/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grievances do not meet specific admissibility requirements under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21421/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Bouya El Ghali Mustapha and Arrachak Badre Eddine inadmissible without formalities. The grievances raised failed to address specific statutory requirements regarding the expression of the accused's will, the correlation between requests and the judgment, or the legal qualification of facts. Consequently, the court ordered the appellants to bear the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must cite specific grounds regarding the expression of the accused's will, correlation between requests and the judgment, legal qualification of facts, or illegality of the penalty; failure to meet these criteria renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal procedure appeal inadmissibility grounds expression of will correlation requirement legal qualification error procedural costs Corte di Cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., sono inammissibili, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen

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Testo completo

EDDINE nato il 21/01/1994 BOUYA EL GHALI MUSTAPHA nato il 26/03/1986 avverso la sentenza del 12/01/2026 del TRIBUNALE di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi proposti da Bouya El Ghali Mustapha e Arrachak Badre Eddine avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., sono inammissibili, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inam P.Q.M3IGU 2026 m Fumi Mal a De Saftlià