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Ordinanza — n. 21420/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as grievances do not meet specific statutory admissibility requirements under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21420/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the grievances raised did not fall within the specific categories permitted by law. The appellant's complaints failed to address the required issues regarding the expression of the defendant's will, the correlation between the request and the judgment, or the legality of the penalty. Consequently, the court ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must strictly adhere to specific statutory grounds; grievances failing to meet these criteria are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal admissibility statutory grounds requirement inadmissible grievances procedural costs award Corte di Cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
SSEF (CUI 05LFE4N) nato il 25/08/2001 avverso la sentenza del 08/10/2025 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto da En Nouhassi Youssef avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod.

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Testo completo

SSEF (CUI 05LFE4N) nato il 25/08/2001 avverso la sentenza del 08/10/2025 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto da En Nouhassi Youssef avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inam P.Q.MAles Ranaldi Donatfla Lferranti P7-\ 6