Cassation court dismisses appeal as repetitive and inadmissible due to lack of new legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely reiterated arguments from the second instance judgment without presenting new grounds. The appellant argued for a lighter sentence based on the quantity of drugs, but the lower court's reasoning was deemed sufficient and logical. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it contains only repetitive arguments from the lower court or censure not permitted in the jurisdiction of legal validity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
posto da: BEN AMAR MOAMED KALID (CUI 050XAAI) nato il 11/08/2003 avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso di Ben Amar M med Kalid avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, è inammissibile perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, per quanto concerne la configurabilità del reato e la determinazione del trattamento sanzionatorio.
Il diniego dell'art. 131-bis cod. pen. si basa su un percorso argomentativo non illogico né viziato in diritto, che ha valorizzato l'ingente quantitativo di sostanza stupefacente per escludere la "particolare tenuità" del fatto, nonché l'abitualità della condotta confermata dai precedenti penali a carico. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiar P.Q.M