Cassation appeal dismissed as inadmissible due to non-justifiable error in sentencing under Italian criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Ramadani and Dervishi inadmissible without formalities. The defense argued for a different application of the sentencing aggravation under Article 80 of D.P.R. 309/1990, but the Court held that post-2017 plea agreement ratifications are limited to specific statutory grounds. The Court found the alleged error in legal qualification not manifestly eccentric given the clear calculation of cocaine doses, thus rejecting the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5, cod. proc. pen.: Appeals against plea agreement ratifications are limited to specific grounds, and claims of erroneous legal qualification are inadmissible unless the error is manifestly eccentric and immediately evident from the indictment and judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
ta dalla Consigliera Maria Teresa Arena;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nahir Ramadani ed Henri Dervishi ricorrono, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Bolzano con la quale è stata loro applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4 nonché 80 co. 2 lett.
d) d.P.R. 309/1990.
2. I ricorsi, affidati ad un unico-motivo con il quale la difesa si duole dell'erro-nea applicazione della contestata aggravante di cui all'art. 80, comma 2 d.P.R. n. 309/1990, sono inammissibili in quanto basati su motivo non proponibile in sede di legittimità. In proposito va premesso che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'ac-cordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli• casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).
In particolare, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sen-tenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualifi-cazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, pale-semente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inam-missibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di im-putazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid Sayed Ahmed Ahmed, Rv. 283023).
Nel caso di specie, peraltro, i ricorsi non si confrontano in alcun modo con la ricostruzione operata dal Gip che ha evidenziato come, soltanto dagli oltre cin-que chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, stante la percentuale di principio attivo (70,9%) fossero ricavabili circa 25 mila dosi medie singole.
3. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili "senza formalità" ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5, cod. proc. pen. con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M P.Q.M