Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21409/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to non-specific grounds failing to meet statutory requirements for appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21409/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by El Hachimi Mustapha inadmissible without formalities. The appellant challenged a first-instance judgment but failed to cite specific grounds permitted under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the proposed grievances did not address required issues such as the defendant's intent, legal qualification of facts, or legality of the penalty.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must cite specific grounds regarding the defendant's intent, correlation between request and judgment, legal qualification, or penalty legality; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal specific grounds requirement Code of Criminal Procedure legal qualification error penalty legality without formalities procedural dismissal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
posto da: EL HACHIMI MUSTAPHA nato il 10/08/1979 avverso la sentenza del 28/01/2026 del GIP TRIBUNALE di BOLZANO udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto da El Hachimi Mustapha avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posto da: EL HACHIMI MUSTAPHA nato il 10/08/1979 avverso la sentenza del 28/01/2026 del GIP TRIBUNALE di BOLZANO udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto da El Hachimi Mustapha avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art.. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inam P.Q.M