Cassation court dismisses appeal for manifestly unfounded generic grievances lacking specific factual or legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Romina Bevilacqua's appeal against the Second Instance Court of Catanzaro, declaring the complaint manifestly unfounded. The appellant argued for liability under Article 95 of D.P.R. 115/2002 but failed to provide specific factual or legal grounds distinguishing her case from the lower court's reasoning. The court ruled that the appeal was inadmissible under Article 591(1)(c) of the Code of Criminal Procedure because it was too generic and did not engage with the contested judgment's arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded due to being entirely generic and aspecific, failing to specify grievances in fact and law or confront them with the contested decision's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
da: BEVILACQUA ROMINA nato a CROTONE il 24/07/1992 avverso la sentenza del 09/02/2026 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso di Romina Bevilacqua avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.
I motivi proposti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generici e aspecifici, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria. P P.Q.M