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Ordinanza — n. 21406/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to impermissible review of fact-finding and evidence evaluation by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21406/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because it contained impermissible criticisms regarding the reconstruction of facts and the evaluation of evidence. The lower court had found the defendant guilty of a traffic offense based on chemical tests for cocaine and witness testimony about his altered state, which the appellate court deemed properly motivated. The cassation court affirmed that these matters fall exclusively within the competence of the trial judge, whose reasoning was based on sound inferences and shared experience.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the court of cassation are inadmissible if they contain criticisms concerning the reconstruction of facts and the evaluation of evidence, as these issues are reserved to the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal court of cassation fact-finding review evidence evaluation traffic offense

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 187 cod. strada
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici del merito hanno motivatamente ritenuto la sussistenza del reato di cui all'art. 187 cod.
Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
L'utilizzabilità degli esami tecnici è confermata dall'avviso orale ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. rivolto dagli operanti all'imputato.
Art. 131-bis cod. pen.
L'art. 131-bis cod. pen. è stato negato sulla scorta della gravità della condotta dell'imputato e le attenuanti generiche sono state motivatamente negate anche alla luce dei plurimi precedenti penali a carico dell'imputato, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 114 disp. att. cod. proc. pen
L'utilizzabilità degli esami tecnici è confermata dall'avviso orale ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

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Testo completo

RO nato a ROMA il 31/08/1987 avverso la sentenza del 03/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso di Alessandro Sterpellone avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazibne, è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici del merito hanno motivatamente ritenuto la sussistenza del reato di cui all'art. 187 cod. strada, avendo congiuntamente tenuto conto degli esami chimici compiuti sulla persona dell'imputato successivamente all'incidente, dimostrativi dell'uso di cocaina, e di quanto riscontrato dagli operanti, i quali hanno riferito di un palese stato di alterazione dell'imputato nell'immediatezza del fatto. L'utilizzabilità degli esami tecnici è confermata dall'avviso orale ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. rivolto dagli operanti all'imputato.

L'art. 131-bis cod. pen. è stato negato sulla scorta della gravità della condotta dell'imputato e le attenuanti generiche sono state motivatamente negate anche alla luce dei plurimi precedenti penali a carico dell'imputato, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibi P.Q.M