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Ordinanza — n. 21401/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific legal or factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21401/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for acquittal based on lack of knowledge regarding the victim's drug use and alcohol consumption, alongside claims of non-punishability and mitigating circumstances. The court rejected these grounds as patently generic, noting they failed to identify specific argumentative flaws or provide factual data to support the defense.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 360, comma 1, lett. c) c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if the grounds are merely generic complaints about the failure to evaluate an alternative thesis without indicating specific argumentative deficiencies or factual data.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds lack of argumentation cassation procedure specific facts required

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, lett. b) c.p.p.
Art. 360, comma 1, lett. c) c.p.p.
art. 131 bis cod. pen
b) al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.;

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Si tratta di motivi non deducibili in sede di legittimità perché fondati su argomentazioni del tutto aspecifiche che omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.
Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo

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Testo completo

ne svolta dalla Consigliera Maria Teresa Arena.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Artemio Migliorati ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia con cui è stata confermata la pronuncia del Tribunale locale con la quale era stato condannato in relazione ai reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e 586 cod. pen. Avverso la sentenza sono stati articolati tre motivi di ricorso con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione:

a) alla mancata assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. in relazione del decesso della donna a cui aveva ceduto la sostanza stupefacente, non essendo a conoscenza dei farmaci che la stessa assumeva né della circostanza che avesse assunto sostanze alcoliche;

b) al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.;

c) del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il 1ridimensionamento del trattamento sanzionatorio. I motivi dedotti non sono consentiti. Si tratta di deduzioni connotate da patente genericità, senza che possano individuarsi i passaggi argomentativi della sentenza impugnata asseritamente viziati né sono indicate le ragioni di diritto o i dati di fatto che valgano a sorreggere le deduzioni difensive. Si tratta di motivi non deducibili in sede di legittimità perché fondati su argomentazioni del tutto aspecifiche che omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01).

E' principio costante quello secondo cui è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza impugnata, senza indicare precise carenze argomentative o illogicità della motivazione, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inam P.Q.MU 2026 fio otudiziario sawis 2