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Ordinanza — n. 21398/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; prescription not expired due to suspensions under Law 103/2017 and interruption by appeal citation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21398/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal regarding the illicit detention of cocaine, ruling the prosecution was not time-barred. The defendant argued for prescription expiration, but the court found suspensions under Law 103/2017 extended the term to February 2028, while the appeal citation interrupted the ordinary period. Consequently, the appeal was inadmissible, and the appellant was ordered to pay procedural costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; Law n. 103/2017: The prescription period for illicit drug possession is suspended by first and second instance judgments and interrupted by the appeal citation, preventing expiration until the suspension period concludes.

Parole chiave

Generato dall'IA
illicit drug possession prescription suspension Law 103/2017 interruption of prescription criminal appeal inadmissibility

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il fatto per cui si procede (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90), commesso il 9.8.2017, non è ancora estinto per prescrizione, trovando nella specie applicazione le sospensioni previste dalla legge n.
Law n. 103/2017

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Testo completo

nato a ROMA il 08/02/1994 avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso di Yari D'Agostini avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il fatto per cui si procede (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90), commesso il 9.8.2017, non è ancora estinto per prescrizione, trovando nella specie applicazione le sospensioni previste dalla legge n. 103/2017 (c.d. legge Orlando), per cui nel caso il termine di prescrizione non maturerà prima dell'8 febbraio 2028, dovendosi considerare nel termine massimo di 7 anni e 6 mesi i periodi di sospensione - per complessivi 3 anni - conseguenti all'emissione delle sentenze di primo grado (18.12.2017) e di appello (2.10.2025).

Né risulta maturato il termine ordinario di prescrizione fra la sentenza di primo grado (18.12.2017) e quella di appello (2.10.2025), risultando dagli atti che il decreto di citazione in appello - interruttivo della prescrizione - è stato emesso in data 13.12.2024, sicché, avuto riguardo al termine di sospensione di 18 mesi successivo all'emissione della sentenza di primo grado, il termine di prescrizione ordinario non è maturato prima della sentenza di appello. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P. P.Q.M