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Ordinanza — n. 21397/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to uncited legal grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21397/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Francesco Cabras inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5-bis of the Criminal Procedure Code. The court ruled that the grievances raised by the appellant did not fall within the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis, such as lack of correlation with the judgment or erroneous legal qualification. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and fines, while civil party expenses were not liquidated due to the summary nature of the proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must strictly adhere to specific grounds regarding the expression of the accused's will, correlation with the judgment, legal qualification, or legality of the penalty; appeals failing to cite these grounds are inadmissible.

Parole chiave

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criminal procedure code inadmissible appeal specific grounds required summary declaration procedural costs

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
O nato a ROMA il 20/05/1977 avverso la sentenza del 21/01/2025 del GIP TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto da Francesco Cabras avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod.

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Testo completo

O nato a ROMA il 20/05/1977 avverso la sentenza del 21/01/2025 del GIP TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto da Francesco Cabras avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in_ quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. Non vanno liquidate le spese richieste dalle parti civili nelle memorie scritte (irritualmente) depositate, trattandosi di procedimento "de plano" per il quale non è previsto alcun contraddittorio cartolare con (e fra) le parti.

P.Q.MIl Pr ente Donatll Ferranti