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Ordinanza — n. 21394/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for hashish possession over one kilo with no legal errors found.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21394/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeals filed by Nuhu Kristian and Marco Lorusso against the Second Instance Court of Bari. The appellants argued for violations of law and motivational defects, but the court found the first-instance judgment logically sound and free of legal errors. The court upheld the conviction for hashish possession exceeding one kilo, rejected generic mitigating circumstances, and confirmed the denial of suspended sentence based on unfavorable prognoses regarding future criminal behavior.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 4 d.P.R. 309/90; Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals challenging criminal judgments for drug possession exceeding one kilo are inadmissible when the lower court's reasoning is congruous, the qualification is legally correct, and the sentencing parameters are not arbitrary or subject to re-evaluation.

Parole chiave

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hashish possession one kilo threshold criminal appeal suspended sentence denial mitigating circumstances procedural inadmissibility drug trafficking

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 4 d.P.R. 309/90
La considerazione del notevole quantitativo di stupefacente sequestrato ha indotto la Corte a confermare la sentenza di primo grado in punto di qualificazione giuridica del fatto, evidentemente di non minima offensività e quindi correttamente qualificato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R.
Art. 133 cod. pen.
Per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, le attenuanti generiche sono state negate al Lorusso in considerazione di una valutazione complessiva dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., non sindacabile in questa sede, così come la determinazione della pena non appare illogica né arbitraria.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
Per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, le attenuanti generiche sono state negate al Lorusso in considerazione di una valutazione complessiva dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., non sindacabile in questa sede, così come la determinazione della pena non appare illogica né arbitraria.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

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Testo completo

BISCEGLIE il 04/04/2005 LORUSSO MARCO nato a BISCEGLIE il 21/03/2005 avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi di Nuhu Kristian e Marco Lorusso avverso la sentenza in epigrafe indicata sono inammissibili, in quanto prospettano violazioni di legge e vizi motivazionali insussistenti, a fronte di una sentenza il cui percorso argomentativo risulta congruo e logico e privo di errori in diritto. La Corte territoriale ha accertato che gli imputati, al momento del controllo degli agenti, detenevano consistenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish, per un totale superiore ad un chilo, idonea al confezionamento di ben 15.226 dosi singole.

La considerazione del notevole quantitativo di stupefacente sequestrato ha indotto la Corte a confermare la sentenza di primo grado in punto di qualificazione giuridica del fatto, evidentemente di non minima offensività e quindi correttamente qualificato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90. Per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, le attenuanti generiche sono state negate al Lorusso in considerazione di una valutazione complessiva dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., non sindacabile in questa sede, così come la determinazione della pena non appare illogica né arbitraria.

Quanto al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, i giudicanti hanno motivatamente formulato una prognosi non favorevole in ordine alla futura astensione dalla commissione di reati da parte dei prevenuti, sulla scorta di elementi specifici che non possono essere rivalutati in questa sede. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

D P.Q.M