Court allows appeal against ex officio revocation of state-funded legal aid based on income threshold exceedance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court allowed the client's appeal against the revocation of state-funded legal aid due to exceeding income limits. The client argued that tax authority data errors initially inflated their income, but the court found the revocation procedurally valid under Article 99 of the relevant decree. Consequently, the case was remitted to the Tribunal President for further proceedings as a cassation appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 76, comma 1, e 92 d.P.R. n. 115 del 2002; Art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002: The revocation of admission to state-funded legal aid adopted ex officio is appealable under Article 99, allowing the client to file a claim with the Tribunal President or Court of Appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
icolae nato in Romankkil 12/02/1977 avverso il decreto del 27/11/2025 del Gip del Tribunale di Locri. Udita la relazione svolta dalla Consigliera Maria Teresa Arena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con provvedimento del 27 novembre 2025, il giudice del Tribunale di Locri ha disposto la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, beneficio al quale era stato ammesso Ioan Nicolae Corlaciu, in quanto, all'esito della comunicazione delle informazioni relative all'accertamento svolto dai competenti uffici finanziari, era emerso, con riferimento all'anno 2023, il superamento della soglia reddituale fissata ai sensi degli artt. 76, comma 1, e 92 d.P.R. n: 115 del 2002, risultando che lo stesso e il proprio nucleo familiare avessero percepito il reddito di Euro 19.639,01 (di cui 13.189,60 dall'istante e 6.449,41 da De Dominicis Antonella) così superando il limite previsto di Euro 11.746,68, elevabile di Euro 1.032,91 per ciascun familiare.
2. La difesa ha intérposto ricorso af Presidente del Tribunale di Locri, ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, lamentando l'illegittimità del provvedimento revocatorio, alla luce della successiva nota trasmessa dall'Agenzia 1delle Entrate di Reggio Calabria - Ufficio Territoriale di Locri che in un primo momento aveva indicato per il solo ricorrente un reddito pari a 13.189,60, si sono rivelati errati ed è stato rideterminato in euro 7.612,00 oltre che anche l'Agenzia delle Entrate di Crotone con attestazione dell'1.12.2025 ha confermato che il reddito imponibile del Corlaciu per l'anno 2023 era pari a euro 6.755, così come originariamente dichiarato.
3. Con provvedimento del 3 febbraio 2026, il Presidente del Tribunale, ritenuto che l'opposizione dovesse riqualificarsi come ricorso per cassazione, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte ex art. 113 d.P.R. n. 115 del 2002. Trattandosi di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta d'ufficio dal giudice del Tribunale di Locri, sul rilievo del ritenuto superamento alla luce della comunicazione della Agenzia delle Entrate della soglia reddituale stabilita dagli artt. 76, 92 d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Locri, operando il disposto dell'art. 99 d.P.R. cit.
Invero, se l'art. 99 d.P.R. cit. disciplina espressamente la sola ipotesi di reclamo avverso il provvedimento con cui il magistrato competente abbia rigettato l'istanza di ammissione al beneficio, stabilendo che l'interessato può proporre ricorso, nel termine di venti giorni, al Presidente del Tribunale o al Presidente della Corte di appello, la giurisprudenza è univoca nell'affermare l'applicabilità di tale disposizione anche al caso, come quello di specie, in cui la revoca dell'ammissione sia avvenuta ex officio da parte del giudice che aveva precedentemente ammesso l'interessato a beneficiare del patrocinio.
E' stato condivisibilmente affermato che « In tema di patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di revoca dell'ammissione ad esso disposto a norma dell'art. 112 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) è impugnabile, anche nell'ipotesi in cui sia stato adottato illegittimamente d'ufficio, negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99 relativo all'istanza di" ammissione, poiché il citato testo unico, avendo natura "compilativa", non ha abrogato i diritti e le garanzie difensive previste dalla previgente disciplina ("ricorso" al presidente dell'ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e successivo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il predetto "ricorso")» (Sez.
U, n. 36168 del 14/07/2004, Pangallo, Rv. 228667-01). Il provvedimento di revoca, dunque, è reclamabile, a norma dell'art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, solo davanti al Presidente del Tribunale o della 2Corte di Appello che ha emesso il provvedimento, essendo funzionalmente incompetente qualsiasi altro giudice (in termini, Sez. 4, Sentenza n. 37519 del 03/05/2017, Romano, Rv. 270851; Sez. 4, Sentenza n. 2 44189 del 28/09/2012, PMT in proc. Bagarella, Rv. 253644)» (Sez. 4, ord. n. 3305 del 17/12/2021, dep. 2022, Picariello, in motivazione).
Il Tribunale, sull'erroneo presupposto che si trattasse di revoca disposta "su impulso" dell'Agenzia delle Entrate, ha ritenuto di dare applicazione all'art. 113 d.P.R. cit., che, facendo riferimento al «decreto che decide sulla richiesta di revoca», diversamente postula, ai 'fini della ricorribilità per cassazione, che il provvedimento revocatorio sia stato adottato su richiesta dell'Ufficio finanziario.
4. Alla luce di tali principi, il provvedimento del Presidente del Tribunale di Locri deve essere qualificato come ricorso per cassazione e disposta la trasmissione allo stesso Presidente del Tribunale per l'ulteriore corso ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Quali P.Q.M