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Ordinanza — n. 21392/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for driving without license, ruling administrative penalty proof sufficient for recidiva.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21392/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's finding of liability for driving without a license. The appellant argued that the administrative penalties were not definitive, but the court ruled that documentary proof of prior violations is sufficient without formal appeal records. Consequently, the court applied the recidiva rule to exclude the leniency clause for minor offenses.

Regesto Legislator

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Art. 116, comma 15, cod. strada; Art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8: Proof of administrative penalty definitiveness for recidiva requires only evidentiary elements, not formal appeal records, when the accused offers no contrary argument.

Parole chiave

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driving without license recidiva nel biennio definitività accertamento depenalizzazione reato codice della strada prova amministrativa inammissibilità ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 116, comma 15, cod. strada
Art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8
5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 30502 del 10/07/2024, Truzzi
Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu
strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv.

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Testo completo

ato a FOGGIA il 02/09/1983 avverso la sentenza del 20/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso di Raffaele Magistris avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 116 cod. strada, è inammissibile. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici del merito hanno fatto corretta applicazione dell'insegnamento della Corte regolatrice secondo cui, in tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l'irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta, fermo restando il principio secondo cui la prova della definitività dell'accertamento è a carico dell'accusa, sicché la relativa dimostrazione può essere fornita con elementi di sicuro valore probatorio da cui risalire, in mancanza di allegazioni contrarie da parte dell'interessato, alla certezza della definitività della pregressa violazione amministrativa (Sez. 7, n. 30502 del 10/07/2024, Truzzi, Rv. 286879 - 01).

Nella specie, sono stati acquisiti specifici verbali di accertamento indicativi di precedenti violazioni nel biennio e nulla è stato prodotto dalla difesa per attestare di aver presentato ricorso avverso tali verbali. Per il resto, la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812 - 01).

Del tutto generiche, infine, sono le censure in tema di trattamento sanzionatorio. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibi P.Q.MIl Funrzior N'ama