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Ordinanza — n. 21391/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of admissibility due to adequate trial court reasoning on drug possession charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21391/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Nicosia inadmissible, ruling that the lower court's decision contained appropriate reasoning based on significant evidence. The trial judges properly justified the crime's configuration by excluding personal use of crack cocaine due to the absence of smoking materials and the defendant's attempt to dispose of the substance. Consequently, the appeal was rejected as immune from logical-legal defects, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the judgment of the court of first instance is adequately reasoned based on significant probative acquisitions and free from logical-legal defects.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility drug possession charges adequate judicial reasoning personal use exclusion procedural costs award

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

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Testo completo

DRO nato a CATANIA il 14/07/1979 avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso di Alessandro Nicosia avverso la sentenza in epigrafe indicata è inammissibile. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. I giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla configurabilità del reato, escludendo l'uso personale del crack rinvenuto in cantina, avendo dato atto dell'assenza nel locale di materiale necessario per fumare la sostanza e della condotta posta in essere dall'imputato, il quale alla vista degli operanti tentava di disfarsi dello stupefacente, oltre alla suddivisione in dosi della stessa sostanza.

Anche sul diniego delle attenuanti generiche i giudici hanno motivatamente considerato l'assenza di elementi positivi e la negativa personalità del prevenuto, secondo un ponderato giudizio di merito, come tale insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria. P P.Q.M1 C \t026 FUntiO4 eidgiGà.jdZiíàfiei tílt— Albr