Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and excess of penalty review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court violated the statute of limitations under Article 124 of the Penal Code. The appellant argued for a new trial regarding the statute of limitations and the excessive nature of the sentence, but the Court found these arguments merely repetitive of those already rejected at the appellate level. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked specific grounds and that sentencing discretion remains within the lower court's authority.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 124, comma 1, cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: An appeal must present specific grounds distinct from those already decided; challenges to the excessiveness of the penalty are inadmissible in the Court of Cassation as they fall within the discretion of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RATA nato a BOVINO il 28/09/1959 avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Addolorata Vincenzi, ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta violazione di legge in relazione all'art. 124, comma 1, cod. pen., non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti (si veda in particolare pag. 4 della sentenza impugnata, nella quale la Corte ha evidenziato che a fronte del mutato regime di procedibilità dovuto alla " Riforma Cartabia9, la querela non risultava tardivamente proposta; che in ogni caso la questione è manifestamente infondata avuto riguardo alla costituzione di parte civile non revocata che equivale a querela ai fini della procedibilità dei reati che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. 1, n. 26575 del 14/05/2024, Rv. 286741 - 01); ritenuto che il secondo motivo che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 7 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Considerato che la parte civile non ha apportato alcun contributo utile alla decisione, va rigettata la richiesta di liquidazione delle spese processuali (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Rv. 283886 - 01; Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020, Rv. 279551 - 02).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il r P.Q.MIl Consigliere Estensore Il Presidente Lucia Aielli Luci periali ) uiL PO TTATA IN CAN G I U 2026 í ,De