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Ordinanza — n. 21385/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and improper recidiva claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21385/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a reclassification of the crime and contested the existence of recidivism, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected at the appellate level. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide the specific, reasoned critique required by law to challenge the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, lett. a) and Art. 360, para. 1, lett. b) c.p.p.; An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already dismissed without providing new specific reasoning, and claims regarding recidivism are improper in a legality proceeding.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation repetitive grounds recidiva in legittimità reclassification of crime court costs and fine appellate review standards recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, para. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso di Imed Hamdi, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen., in quello previsto dall'art 624 cod.
Art. 624 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Imed Hamdi, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen., in quello previsto dall'art 624 cod.
art 624 cod. pen
art. 133 cod. pen
dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.
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Testo completo

CIA AIELLI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Imed Hamdi, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen., in quello previsto dall'art 624 cod. pen., con conseguente declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti (si vedano in particolare pagg. 11-12 della sentenza impugnata), in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag.

16) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dich P.Q.M