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Ordinanza — n. 21383/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing discretion and recidiva evaluation under Italian Criminal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21383/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal by Gennaro Anastasio inadmissible, rejecting arguments against the lower court's sentencing discretion and recidiva findings. The court held that sentencing adjustments fall within the trial judge's discretion guided by Articles 132 and 133 of the Criminal Code, which require a concrete assessment of criminal inclination rather than just factual gravity. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The assessment of mitigating and aggravating circumstances, including recidiva, belongs to the discretion of the trial judge, who must evaluate the concrete relationship between the current offense and prior convictions to determine criminal inclination.

Parole chiave

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sentencing discretion recidiva evaluation Criminal Code provisions inadmissible appeal criminal inclination recidiva nell'infrazione reato continuato inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
Letto il ricorso di Gennaro Anastasio, ritenuto cheil primo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
9-10) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
9-10) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.
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Testo completo

to a SANTANASTASIA il 07/11/1969 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gennaro Anastasio, ritenuto cheil primo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., oltre ad essere reiterativo di doglianze già esposte e puntualmente disattese dalla Corte di merito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argonnentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 11 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva, oltre ad essere reiterativo di doglianze già esposte e puntualmente disattese dalla corte di merito non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si vedano, in particolare, pagg. 9-10) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiar P.Q.M