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Ordinanza — n. 21382/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21382/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21382/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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da: LEVACOVICH FABRIZIO nato a ROMA il 05/05/1966 avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso di Fabrizio Levacovich, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. in quello previsto dall'art. 648 cod.. pen, non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti (si vedano in particolare pagg. 9- 10 della sentenza impugnata nella quale la Corte con corrette argomentazioni logico giuridiche e conformandosi alla giurisprudenza di legittimità ha motivato in ordine alla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 648 bis cod. pen.) in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che deduce la intervenuta prescrizione del reato è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Regesto Legislator

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art. 648 bis cod. pen; Ordinanza — n. 21382/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 648 bis cod. pen. in quello previsto dall'art. 648 cod.. pen, non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti (si vedano in particolare pagg. 9- 10 della sentenza impugnata nella quale la Corte con corrette argomentazioni logico giuridiche e conformandosi alla giurisprudenza di legittimità ha motivato in ordine alla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 648 bis cod. pen.) in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che deduce la intervenuta prescrizione del reato è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale controllo della commisurazione della pena esecuzione della pena detentiva sostitutiva riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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art. 648 bis cod. pen
Letto il ricorso di Fabrizio Levacovich, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 648 bis cod. pen.
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Testo completo

da: LEVACOVICH FABRIZIO nato a ROMA il 05/05/1966 avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Fabrizio Levacovich, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. in quello previsto dall'art. 648 cod.. pen, non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti (si vedano in particolare pagg. 9- 10 della sentenza impugnata nella quale la Corte con corrette argomentazioni logico giuridiche e conformandosi alla giurisprudenza di legittimità ha motivato in ordine alla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 648 bis cod. pen.) in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che deduce la intervenuta prescrizione del reato è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pagg. 10- 12 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichia P.Q.M