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Ordinanza — n. 21380/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments and lack of specific critique against lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21380/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for theft and the sentencing increase for continued offenses, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected at the appellate level. Consequently, the court ruled that the lower court correctly applied the law regarding the specific motivational burden required for sentencing increases in continued crimes.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals must provide specific, argumentative criticism of the lower court's findings; mere repetition of previously rejected grounds renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments continued offenses sentencing increase specific critique required aggravamento della pena reiterazione di reati penali reato continuato

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Pamela Battaglia in data 03/04/2026, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod.
Art. 81 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 648 cod. pen
Pamela Battaglia in data 03/04/2026, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod.
art. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone
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Testo completo

IA AIELLI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Florin Robert Teodorof, letta la memoria difensiva dell'avv. Pamela Battaglia in data 03/04/2026, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., con particolore riferimento all'assenza dell'elemento soggettivo del reato, non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti (si veda in particolare pag. 2 della sentenza impugnata), in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, quindi, che anche il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata riqualificazione del fatto da ricettazione a incauto acquisto, è reiterativo e manifestamente infondato avendo la Corte di merito rilevato la sussistenza del dolo tipico di ricettazione; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che denuncia vizio di illogicità della motivazione sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati è manifestamente infondato; che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); che l'obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente assolto ( cfr. pag. 2 della sentenza) attraverso l'obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base individuata dai giudici del merito in quella applicata per il reato per il quale si è proceduto nel presente procedimento, con un incremento di mesi 4 per la continuazione esterna, assai esiguo tenendo conto ritenuta recidiva qualificata e dunque del criterio di cui all'art. 81, comma 4, cod. pen.;ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Di P.Q.M