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Ordinanza — n. 21376/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and inadmissible excessive penalty claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21376/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Maria Fortunato inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The court rejected the first and third grounds as mere repetitions of arguments already dismissed at the appellate level without substantive critique, and found the second ground regarding evidence manifestly unfounded. Additionally, the fourth ground challenging the sentence's excessiveness was rejected because such claims are legally prohibited in proceedings focused on legal validity.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must contain specific and arguable criticisms of the lower court's decision; claims regarding excessive sentencing are inadmissible in proceedings limited to the review of legal validity.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specific argumentation excessive penalty claim legal validity proceedings reiteration of prior grounds motivi di cassazione censure procedurali censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

ta dal Consigliere LUCIA AIELLI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Maria Fortunato, ritenuto che il primo ed il terzo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen., in relazione all'elemento soggettivo ed oggettivo del reato, non sono deducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti (si veda in particolare pag. 4 della sentenza impugnata nella quale la Corte ha correttamente ricostruito il fatto nei suoi elementi costitutivi), in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata acquisizione di prove a discarico dell'odierna ricorrente, è manifestamente infondato a fronte di una puntuale e giuridicamente corretta motivazione circa la non necessità della prova richiesta (si veda, in particolare, pag. 4); ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dich P.Q.M