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Ordinanza — n. 21374/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of admissibility due to manifestly unfounded and repetitive grievances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21374/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared Vincenzo Consalvo's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding the gravity of evidence for the crime of receiving stolen goods and alleged a failure to reclassify the facts. The court rejected these arguments as manifestly unfounded, repetitive of previously dismissed grievances, and legally incorrect.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they contain grievances that are manifestly unfounded, repetitive of those already decided in the appeal judgment, or lack a new legal argument.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grievances manifestly unfounded lack of new argument Cassation procedure adeguamento della pena maggiorazione dissuasiva criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
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Testo completo

posto da: CONSALVO VINCENZO nato a FOGGIA il 10/03/1995 avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Vincenzo Consalvo, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la carenza ed illogicità della motivazione in relazione alla valutazione della gravità degli indizi ai fini della affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché manifestamente infondato e reiterativo di doglianze già avanzate in grado di appello ed ivi disattese con corrette argomentazioni logico giuridiche (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione nel fatto nella diversa fattispecie dell'incauto acquisto ovvero nel favoreggiamento reale, non è deducibile avendo la Corte risposto in merito in maniera giuridicamente corretta, senza che sia ravvisabile la dedotta carenza motivazionale ( cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) che il motivo relativo all'incremento di pena per la continuazione esterna è parimenti manifestamente infondato avuto riguardo alla pertinente e non arbitraria considerazione del giudice di appello che fa leva sulla particolare intensità del dolo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dich P.Q.MIl Consigliere Estensore Il Presidente Lucia Aielli Luci mperiali DtPOS