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Ordinanza — n. 21371/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific argumentative criticism against lower court's liability finding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21371/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the failure to provide specific argumentative criticism against the lower court's decision. Ernesto Occhiello's sole ground of appeal merely reiterated arguments already rejected by the Court of Appeal of Bari without substantive development. Consequently, the appeal was dismissed, and Occhiello was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.c.; Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.c.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already rejected by the court of first instance without offering new specific criticism.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific criticism reiteration of arguments procedural dismissal court of cassation eccezione di buona fede origine delle merci causa legittima

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.c.
Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.c.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Ernesto Occhiello, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod.
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Testo completo

CERIGNOLA il 15/01/1955 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ernesto Occhiello, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti (si vedano in particolare pagg. 2-3 della sentenza impugnata), in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dic P.Q.M