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Ordinanza — n. 21370/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual elements required by procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21370/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Luigi Scalese's cassation appeal inadmissible due to the generic nature of his complaint regarding Article 606 of the Criminal Procedure Code. Scalese argued the lower court's decision violated procedural rules, but the court found his grounds indeterminate and failed to cite specific factual elements required by Article 581. Consequently, the appeal was rejected, and Scalese was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the factual elements necessary for the reviewing judge to exercise their supervisory power.

Parole chiave

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generic appeal grounds indeterminate complaint cassation inadmissibility procedural code violation factual elements requirement motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali licenziamento per motivi economici

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Luigi Scalese, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta violazione dell'art. 606 lett.
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Testo completo

ato a CATANZARO il 07/08/1973 avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Luigi Scalese, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta violazione dell'art. 606 lett.

b) ed e) cod. proc. pen. è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Di P.Q.MIl Consigliere Estensore Il PresidenteLucia Aielli Lucia mperiali DePO !T e-A IN CAN 1 2026 Furri, 4