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Ordinanza — n. 21368/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and repetition of previous arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21368/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Luciano Giosuè Carducci inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of participation in receipt and the legal qualification of the act as receipt rather than theft. The court rejected these arguments as they merely reiterate complaints already addressed and dismissed in the appellate judgment without presenting new evidence or legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reiterates grounds already examined and rejected in the appellate decision without introducing new facts or legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of grounds receipt of stolen goods theft qualification Court of Cassation appellate review procedural exhaustion reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

O GIOSUÈ nato a FOGGIA il 05/02/1991 avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso Luciano Giosuè Carducci, ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta l'illogicità della motivazione avuto riguardo alla ritenuta partecipazione del Carducci alla ricettazione è non consentito in quanto volto ad un a prefigurare una alternativa lettura della fonti probatorie, in assenza di travisamenti di emergenze processuali ( cfr. pag. 8 della sentenza impugnata circa la conducenza degli elementi probatori indiziari ); che il secondo motivo di ricorso che contesta la qualificazione giuridica del fatto in termini di ricettazione, chiedendo la derubricazione in furto, è parimenti non consentito in quanto re iterativo di doglianza già avanzata in grado di appello ed ivi disattesa con corrette argomentazioni logico giuridiche (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.MIl Consigliere Estensore Il PresidenteLucia Aielli Luc Imperiali fiEPTTATA,thiCOE 'RPA. 10