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Ordinanza — n. 21366/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21366/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21366/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: SILVESTRO ARTURO nato a NAPOLI il 04/03/2006 avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso di Arturo Silvestro, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 56 e 640, comma 2, cod. pen., ritenendo non raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio, è generico perché reiterativo di doglianze già avanzate in grado di appello ed ivi disattese con corrette argomentazioni logico giuridiche, oltre manifestamente infondato (si vedano in particolare pagg. 1-2 della sentenza impugnata in cui la Corte ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa la condotta concorsuale del ricorrente ); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 21366/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 56 e 640, comma 2, cod. pen., ritenendo non raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio, è generico perché reiterativo di doglianze già avanzate in grado di appello ed ivi disattese con corrette argomentazioni logico giuridiche, oltre manifestamente infondato (si vedano in particolare pagg. 1-2 della sentenza impugnata in cui la Corte ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa la condotta concorsuale del ricorrente ); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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accuse di truffa concorrenza sleale colpa del patrocinatore differimento del fallimento contraffazione di merci reati nel fallimento e nell'esecuzione per debiti
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Testo completo

posto da: SILVESTRO ARTURO nato a NAPOLI il 04/03/2006 avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Arturo Silvestro, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 56 e 640, comma 2, cod. pen., ritenendo non raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio, è generico perché reiterativo di doglianze già avanzate in grado di appello ed ivi disattese con corrette argomentazioni logico giuridiche, oltre manifestamente infondato (si vedano in particolare pagg. 1-2 della sentenza impugnata in cui la Corte ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa la condotta concorsuale del ricorrente ); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dic P.Q.M