Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to repetition of prior appellate grievances and lack of merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals by Giovanni De Vito and Stoppello Iolanda inadmissible and ordered them to pay costs. The court ruled that the first ground was a repetition of a grievance already addressed in the appellate judgment, while the second ground regarding the lack of reasoning for non-punishment was manifestly unfounded. Consequently, the appeals were rejected because the lower court had already provided sufficient logical and legal arguments to refute the appellants' claims.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: Appeals are inadmissible if they merely repeat grievances already litigated and dismissed in the appellate decision without new substantive arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o a CASARANO il 30/12/1987 STOPPELLO IOLANDA nato a CASARANO il 06/02/1994 avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Giovanni De Vito e Stoppello Iolanda, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen., è inammissibile perché reiterativo di doglianza già avanzata in grado di appello ed ivi disattesa con corrette argomentazioni logico giuridiche ( pag. 2 della sentenza impugnata); che il secondo motivo con il quale si contesta la mancanza ed illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato avuto riguardo alle pertinenti considerazioni espresse dalla Corte di merito a pag. 2 della sentenza impugnata, in cui si sottolinea che la condotta degli appellanti era tutt'altro che estemporanea ed isolata; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Di P.Q.MLucia Aielli Luci peri ali Et'A DEPOSITATA IN CANCF 10 69 2026