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Ordinanza — n. 21362/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on recidivism and sentencing comparison grounds as non-justiciable at this stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21362/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued against the conviction for theft and the application of recidivism, but the court found these arguments merely repetitive of those rejected in the appellate court. The decision emphasized that evaluating the specific relationship between prior crimes and the current offense is a discretionary function reserved for the trial judge, not subject to review at the appellate stage.

Regesto Legislator

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Art. 628, comma 2, cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The Supreme Court cannot review the trial judge's discretionary assessment of recidivism or sentencing equivalence, as these require a concrete evaluation of the criminal relationship that falls outside the scope of appellate scrutiny.

Parole chiave

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recidivism assessment sentencing equivalence appellate review limits discretionary judgment criminal code provisions inadmissible appeal trial judge authority recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 628, comma 2, cod. pen.
Letto il ricorso di Giuseppe DiYaola, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628, comma 2, cod.
Art. 133 cod. pen.
9-10) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
9-10) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

E nato a BARLETTA il 06/05/1991 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO dì BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppe DiYaola, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628, comma 2, cod. pen., non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano in particolare pagg. 4-5 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si vedano, in particolare, pagg. 9-10) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si vedano pagg. 6-7 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichia P.Q.MCosì deciso, il 21/04/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteLucia Aielli Luc o Imperiali 50 2026