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Ordinanza — n. 21361/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual elements required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21361/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal was deemed generic and indeterminate. The appellant, Pietro Ancler, challenged the lower court's decision on illogicality but failed to specify the factual elements supporting his criticism. Consequently, the court ruled that the appellant could not exercise judicial review without these specific details.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; A cassation appeal based on illogicality is inadmissible if the grounds are generic and fail to indicate the specific factual elements underlying the criticism, thereby preventing the reviewing judge from identifying the reliefs raised.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal specific factual elements illogicality standard judicial review limitations ricorso di annullamento motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Pietro Ancler, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'illogicità della sentenza impugnata è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

ato a TRANI il 12/10/1978 avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pietro Ancler, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'illogicità della sentenza impugnata è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Di P.Q.MIl Consigliere Estensore Il PresidenteLucia Aielli Luciano mperiali ;eh r OfP0 !TATA IN CANc. e Pl f e 44;Zr