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Ordinanza — n. 21360/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing calculation for recidivism and continuation under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21360/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the challenged sentencing calculations regarding recidivism and continuation were not properly devolved to the cassation level. The appellant argued for specific mitigating circumstances and questioned the base penalty increase, while the defense maintained the lower court's discretion was correct. The court ruled that sentencing gradation falls within the trial judge's discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code, rendering the cassation arguments infounded.

Regesto Legislator

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Art. 81, Art. 99 co. 4, Art. 132, Art. 133 cod. pen.: Sentencing gradation, including increases for recidivism and continuation, remains within the discretion of the trial judge and is not subject to cassation review unless the decision lacks motivation or violates statutory limits.

Parole chiave

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Italian Penal Code recidivism sentencing continuation of crimes cassation inadmissibility judicial discretion penal base calculation mitigating circumstances recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Letto il ricorso di Michele Di Nanni, letta la memoria difensiva; ritenuto, invero, che il motivo di ricorso che lamenta violazione di legge in relazione all'art. 81 cod.
Art. 99, co. 4, cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 81 cod. pen
Letto il ricorso di Michele Di Nanni, letta la memoria difensiva; ritenuto, invero, che il motivo di ricorso che lamenta violazione di legge in relazione all'art. 81 cod.
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Testo completo

o a ROMA il 22/11/1958 avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Michele Di Nanni, letta la memoria difensiva; ritenuto, invero, che il motivo di ricorso che lamenta violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen., in punto di individuazione della pena base calcolata avuto riguardo alla pena aumentata a seguito dell'incremento per la recidiva, ed all'incremento di pena, superiore ad un terzo, per la continuazione, non sono deducibili trattandosi di questioni non devolute in questi termini in grado di appello ove l'imputato chiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in regime di equivalenza con la recidiva, ovvero l'esclusione di quest'ultima, e con il secondo motivo lamentava l'eccessività della pena base avuto riguardo all'incremento di due terzi per la recidiva contestata che si riverberava anche sugli aumenti per la continuazione; ritenuto che, in ogni caso, la decisione del giudice di appello si profila corretta sia quanto alla individuazione del reato più grave che alla determinazione della pena base, incrementata di due terzi per la ritenuta recidiva qualificata, come pure con riferimento agli aumenti di pena per la continuazione, congruamente motivati nel quantum, in ragione della recidiva prevista dall'art. 99, co. 4, cod. pen., nel rispetto del limite massimo del triplo della pena inflitta per la violazione più grave ( cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze generiche in forma equivalente e la mancata esclusione della recidiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pagg. 9-10 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichi P.Q.MIl Consigliere Estensore Il Presidente Lucia Aielli Imperiali 12e !N q",)(GritZ1026' ynorif)Sitekts; .