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Ordinanza — n. 21358/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on criminal liability for money laundering and obstruction of justice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21358/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued against the court's finding of criminal liability for money laundering and obstruction of justice, claiming the lower court's reasoning was flawed. The court rejected these arguments as generic, repetitive, and outside its power to re-evaluate factual evidence, upholding the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 648 bis cod. pen.; Art. 337 cod. pen.; Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or conduct a new fact-finding process; appeals must be specific and argumentative, failing if they merely repeat lower court findings without new legal grounds.

Parole chiave

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criminal liability money laundering obstruction of justice inadmissible appeal factual evaluation repetitive arguments Court of Cassation abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 648 bis cod. pen.
Letto il ricorso di Pierluigi Caggiano Scelsi, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 bis cod.
Art. 337 cod. pen.
Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
art. 648 bis cod. pen
207944); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen.
art. 337 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.
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Testo completo

da: CAGGIANO SCELSI PIER LUIGI nato a CERIGNOLA il 06/05/1996 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pierluigi Caggiano Scelsi, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen., in relazione al fatto che l'odierno ricorrente sarebbe responsabile del reato presupposto, oltre ad essere reiterativo di doglianze gia prospettate e puntualmente disattese dalla Corte di merito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa l'estraneità del Caggiano al reato presupposto e la sussistenza del delitto di riciclaggio, tenuto conto dei tempi e delle modalità del furto e della assenza di giustificazione alcuna da parte del Caggiano in ordine al possesso dell'autovettura (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. con particolare riferimento all'inidoneità della condotta, consistita nell'apporre targhe diverse da quelle originali, ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto che anche il terzo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., è indeducibile perché reiterativo di doglianze avanzate in appello, puntualmente disattese dalla Corte di merito che a pag. 4 della sentenza impugnata ha sottolineato che la condotta del Caggiano, consistita nel chiudere il cancello e bloccare il Carabiniere operante aveva intralciato l'attività del pubblico ufficiale, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

D P.Q.MIl Consigliere Estensore Il Presidente Lucia Aielli Imperiali DPQSrrATA 1N1 C A flí/ 9 • ìIU2026 0514,'