Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it cannot re-evaluate facts or evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal by Pasquale La Ruffa inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's reasoning regarding a specific crime, but the court held that reviewing factual elements is exclusively the duty of the trial judge. Consequently, the court refused to re-examine evidence or reconstruct facts differently, upholding the appellate decision's logic.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 640 ter cod. pen.: The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements or evidence, which remains the exclusive domain of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o a REGGIO CALABRIA il 15/06/1997 avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Pasquale La Ruffa , ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 ter cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione delle prove diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 nella quale la Corte di appello con corretti argomenti logico giuridici ha motivato in merito alla sussistenza del reato); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichi P.Q.MIl Consigliere Estensore Il PresidenteLucia Aielli Luc Imperiali 4 DEPr" F(' IN C 10 G 026 FUrit ion a rlQ M« aia e Sailli£