Cassation court dismisses appeal as sentencing discretion belongs to trial judges under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court exceeded statutory sentencing limits. The appellant argued the penalty for the crime in question was higher than the minimum allowed, while the court maintained that sentencing gradations fall within the trial judge's discretionary power. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56, 628 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The Court of Cassation holds that the gradation of the penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, constitutes the discretionary power of the judge of the merits and is not subject to review on the ground of exceeding statutory minimums.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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NI nato a NAPOLI il 31/08/1971 avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giovanni Perrotta, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la quantificazione della pena per il reato di cui all'art. 56 e 628 cod. pen., in misura superiore al minimo edittale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Di P.Q.MIl Consigliere Estensore Il Presidente Lucia Aielli Imperiali P." flifF SITATA fCAi11iJ L ERIA i O 2 926,