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Ordinanza — n. 21349/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for reiterating inadmissible arguments without new specific critique of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21349/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding the crime of kidnapping was flawed due to evidence misinterpretation. The court rejected this, ruling that the arguments merely repeated those already dismissed on appeal without providing a specific, argumentative critique.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected by the court of first instance or appeal without offering a new, specific, and argumentative critique of the judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments lack of specific critique evidence misinterpretation criminal kidnapping charge abbandono del procedimento per truffa motivi di cassazione truffa in materia di prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.c.
Art. 366 c.p.c.
art. 640 cod. pen
Andrea Satta in data 01/04/2026; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod.
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Testo completo

A nato a DOMICELLA il 10/08/1967 avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Angela Annbrosino, letta la memoria difensiva dell'avv. Andrea Satta in data 01/04/2026; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., con particolare riferimento al travisamento della prova, non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti (si vedano in particolare pagg. 3-4 della sentenza impugnata), in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile P.Q.M