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Ordinanza — n. 21348/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal claiming lack of motivation for fraud conviction and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21348/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Bruno Scala's appeal against the Second Instance Court of Naples regarding a fraud conviction. Scala argued the lower court lacked proper motivation for the verdict and failed to recognize generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, stating the sentencing discretion falls under established judicial principles and the reasoning was sufficiently detailed in the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The court's exercise of sentencing discretion regarding aggravating and mitigating circumstances is a matter of judicial evaluation, provided the reasoning adequately references the decisive elements found in the case.

Parole chiave

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fraud conviction appeal lack of motivation sentencing discretion generic mitigating circumstances judicial reasoning standard perseguimento penale per truffa motivi di cassazione attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

APOLI il 23/07/1962 avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bruno Scala, ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si contesta l'affermazione di responsabilità in ordine al delitto di truffa deducendo la mancanza di motivazione o motivazione apparente, è manifestamente infondato e reiterativo di doglianze già prospettate in appello ed ivi disattese con corrette argomentazioni logico giuridiche (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata in cui la Corte di merito ha spiegato le ragioni del proprio convincimento circa la riconducibilità del fatto all'imputato); che manifestamente infondata è la deduzione relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche poiché secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pagg. 4 della sentenza impugnata);

P P.Q.M