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Ordinanza — n. 21347/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific arguments regarding non-punishability and excessive penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21347/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ignazio La Mendola inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's refusal to apply the non-punishability clause and the imposition of a specific penalty, arguing for leniency and different legal classifications. The court rejected these claims as repetitive, generic, and lacking the specific argumentation required by law, noting that the lower court correctly exercised its discretion in assessing the gravity of the conduct.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; The appeal must contain specific arguments distinct from those already decided; generic or repetitive grounds render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetitive arguments non-punishability clause excessive penalty discretionary assessment court costs reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Letto il ricorso di Ignazio La Mendola, ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod.
Art. 612 comma 2 cod. pen.
pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice, correttamente esercitati nel caso di specie; ritenuto che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che contestano rispettivamente l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 612, comma 2, cod.
Art. 635 comma 2 n. 1 cod. pen.
e l'insussistenza del reato di cui all'art. 635, comma 2, n.
art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso di Ignazio La Mendola, ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia
274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv.
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Testo completo

ato a AGRIGENTO il 24/08/1978 avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ignazio La Mendola, ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., oltre ad essere reiterativo di doglianze già dedotte e puntualmente disattese dalla Corte di merito è manifestamente infondato, a fronte di una congrua e non illogica motivazione che correttamente ritiene assente la particolare tenuità del fatto (si vedano pagg. 2-3 della sentenza impugnata); considerato che per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940); poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice, correttamente esercitati nel caso di specie; ritenuto che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che contestano rispettivamente l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. e l'insussistenza del reato di cui all'art. 635, comma 2, n. 1 cod. pen., non sono deducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti (si vedano in particolare pagg. 4-7 della sentenza impugnata), in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; -#)ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

D P.Q.MIl Consigliere Estensore Il Presidente Lucia Aielli LucinImperiali U (i a teXL, 01/41 G U. 2026 'Va' SG`nilà