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Ordinanza — n. 21345/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible because recidiva challenge is not permitted in legitimacy proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21345/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant challenged the finding of recidiva, arguing it was unsupported, but this ground is strictly prohibited in legitimacy proceedings. The court ruled that the lower court correctly applied established principles requiring a concrete assessment of the relationship between the current crime and prior convictions under Article 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 64, n. 4 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; The challenge to the finding of recidiva is inadmissible in legitimacy proceedings as it must be raised before the court of first instance, and the court of appeal is bound by the factual findings of the lower court regarding recidiva.

Parole chiave

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recidiva inadmissibility legitimacy proceedings penal code article 133 concorso di reati attenuanti generiche partecipazione al reato furto di lieve entità prova del dolo

Disposizioni normative citate

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Art. 64, n. 4 cod. pen.
Art. 81 cod. pen.
Art. 110 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625, nn. 2 e 7 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.
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Testo completo

a REGGIO CALABRIA il 24/10/1983 avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;Rilevato che Spinella Orazio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che - in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 64, n. 4, cod. pen., ritenuta la prevalenza delle riconosciute attenuanti sulle contestate aggravanti e rideterminata conseguentemente la pena - ha confermato la condanna dell'imputato per il concorso nel reato di furto aggravato di cui agli artt. 81, comma 2, 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7. cod. pen. (capo 1); Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag.

5) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice". Non si ravvisa, inoltre, alcuna contradditorietà nelle valutazioni operate dal Giudice di prime cure, dal momento che i presupposti per l'applicazione della recidiva e quelli previsti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono differenti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MMan/ e