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Sentenza — n. 21344/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 21344/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 21344/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Luigia Martina Del Castello ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Sulmona, con cui è stata ritenuta responsabile del delitto di diffamazione aggravata e condannata alla pena ritenuta di giustizia. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha allegato al ricorso il verbale di remissione di querela (da parte della parte civile personalmente) e contestuale accettazione (da parte dell'imputata personalmente), redatto il 18 novembre 2025 presso la Stazione dei Carabinieri di Roccaraso. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681).

Regesto Legislator

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art. 152 cod. proc. pen; Sentenza — n. 21344/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.

Parole chiave

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perseguimento penale per diffamazione ritiro delle conclusioni civili azione civile diffamazione condono delle spese procedurali abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 152 cod. proc. pen
pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.
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Testo completo

osto da: DEL CASTELLO LUIGIA MARTINA nato a CASTEL DI SANGRO il 24/04/1985 avverso la sentenza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Luigia Martina Del Castello ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Sulmona, con cui è stata ritenuta responsabile del delitto di diffamazione aggravata e condannata alla pena ritenuta di giustizia.

2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha allegato al ricorso il verbale di remissione di querela (da parte della parte civile personalmente) e contestuale accettazione (da parte dell'imputata personalmente), redatto il 18 novembre 2025 presso la Stazione dei Carabinieri di Roccaraso. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681).

3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.

4. L'estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400 - 01).

5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento debbono essere poste a carico della querelata ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. 2_ P.Q.M