Sentenza — n. 21344/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALuigia Martina Del Castello ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Sulmona, con cui è stata ritenuta responsabile del delitto di diffamazione aggravata e condannata alla pena ritenuta di giustizia. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha allegato al ricorso il verbale di remissione di querela (da parte della parte civile personalmente) e contestuale accettazione (da parte dell'imputata personalmente), redatto il 18 novembre 2025 presso la Stazione dei Carabinieri di Roccaraso. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 152 cod. proc. pen; Sentenza — n. 21344/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.
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osto da: DEL CASTELLO LUIGIA MARTINA nato a CASTEL DI SANGRO il 24/04/1985 avverso la sentenza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Luigia Martina Del Castello ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Sulmona, con cui è stata ritenuta responsabile del delitto di diffamazione aggravata e condannata alla pena ritenuta di giustizia.
2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha allegato al ricorso il verbale di remissione di querela (da parte della parte civile personalmente) e contestuale accettazione (da parte dell'imputata personalmente), redatto il 18 novembre 2025 presso la Stazione dei Carabinieri di Roccaraso. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681).
3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.
4. L'estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400 - 01).
5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento debbono essere poste a carico della querelata ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. 2_ P.Q.M