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Ordinanza — n. 21343/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and indeterminate, failing to specify grounds for review under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21343/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding liability but failed to provide specific grounds for the criticism. The court ruled the appeal generic and indeterminate because it did not identify the elements underlying the alleged error, preventing the reviewing judge from exercising its supervisory power.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the elements on which the criticism is based, thereby preventing the court of review from identifying the grounds for its examination.

Parole chiave

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generic appeal indeterminate grounds criminal procedure code inadmissible appeal supervisory power procedural costs failure to specify tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
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Testo completo

AEL nato a LEGNANO il 06/04/1998 avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Michael Hudorovich ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di tentato furto; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M