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Sentenza — n. 21341/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 21341/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 21341/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Francesco Di Luccia ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, che ha dichiarato il predetto imputato colpevole, anche agli effetti civili, in ordine al reato di cui all'art. 612 cod. pen.; Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha allegato al ricorso il verbale di remissione di querela e contestuale accettazione, redatto il 5 luglio 2025 presso la Stazione dei Carabinieri di Santa Maria di Castellabate. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681).

Regesto Legislator

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art. 612 cod. pen, art. 152 cod. proc. pen; Sentenza — n. 21341/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale remissione della pena abbandono del procedimento per truffa violazione semplice della LCStr allontanamento malgrado rischio di persecuzione procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

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art. 612 cod. pen
Francesco Di Luccia ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, che ha dichiarato il predetto imputato colpevole, anche agli effetti civili, in ordine al reato di cui all'art. 612 cod. pen.;
art. 152 cod. proc. pen
pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.
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Testo completo

ato a AGROPOLI il 19/07/1986 avverso la sentenza del 21/02/2025 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Francesco Di Luccia ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, che ha dichiarato il predetto imputato colpevole, anche agli effetti civili, in ordine al reato di cui all'art. 612 cod. pen.;

2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha allegato al ricorso il verbale di remissione di querela e contestuale accettazione, redatto il 5 luglio 2025 presso la Stazione dei Carabinieri di Santa Maria di Castellabate. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681).

3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.

4. L'estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989 — 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400 - 01).

5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento debbono essere poste a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

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