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Ordinanza — n. 21339/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for attempted theft due to lack of specific argument on minor offense exemption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21339/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply the exemption for minor offenses, but the Court ruled this was merely a complaint on facts rather than a specific legal argument. The decision upheld the appellate court's finding that the habitual nature of the conduct negated the requirement for particular minor offense status under Article 131-bis of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 133 c.p.: An appeal based solely on factual complaints without specific legal argumentation is inadmissible, and the exclusion of particular minor offense status requires a complex evaluation of conduct, culpability, and damage, which was adequately addressed by the lower court.

Parole chiave

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attempted theft minor offense exemption inadmissible appeal factual complaints habitual conduct Article 131-bis Cassation procedure modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
274647), sicché è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez.
Art. 133, comma 1, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016
pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv.
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta
131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.
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Testo completo

POCHIO DIANA ALEXANDRA nato il 25/04/1994 avverso la sentenza del 20/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; LRITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Diana Alexsandra Pochio ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di tentato furto; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Ritenuto che la sentenza impugnata esprime una adeguata motivazione in ordine all'esclusione della particolare tenuità del fatto: ed invero, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), sicché è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678) - come accaduto nel caso di specie, in cui il giudice di appello ha ritenuto di escludere la particolare tenuità dell'offesa in ragione della abitualità della condotta;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M