Cassation court dismisses appeal for false accusation as grounds are outside legal limits due to recidiva.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground contested the application of general mitigating circumstances in a manner not permitted by law. The appellant argued for a more favorable balance of these circumstances against recidiva, but the lower court correctly applied the statutory prohibition against such balancing. The court ruled that the appeal was manifestly unfounded and outside the scope of legal review, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69, comma 4, cod. pen.; Art. 99, comma 4, cod. pen.: The prohibition against a more favorable balance of general mitigating circumstances with recidiva renders an appeal contesting such a balance inadmissible as it falls outside the scope of legal review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nato a ROMA il 10/08/1990 avverso la sentenza del 31/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Cristian Marini ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente - è proposto fuori dei casi previsti dalla legge, stante il divieto ex art. 69, comma 4, cod. pen.), che impedisce un più favorevole bilanciamento delle concesse circostanze attenuanti generiche con la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.; manifestamente infondato, posto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931), e che, oltretutto, il divieto di legge (ex art. 69, comma 4, cod. pen.) impediva un più favorevole bilanciamento delle concesse circostanze attenuanti generiche con la recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q. P.Q.M